LA RIFORMA DEL CSM

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA È L’ORGANO DI GOVERNO DELLA MAGISTRATURA IN ITALIA. IL RUOLO DI QUESTO ORGANO È DECISIVO NEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA. IL CSM GESTISCE INFATTI TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA I PERCORSI DI CARRIERA DI GIUDICI E PM: I CONCORSI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO, LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO, GLI AVANZAMENTI DI CARRIERA, LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO E GLI ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI AI MAGISTRATI.

La riforma del CSM, discussa alla Camera il 19 Aprile 2022, ha l’obiettivo di rinnovare le regole che disciplinano il Consiglio Superiore della Magistratura che gestisce tutto ciò che riguarda i percorsi di carriera di giudici e pm: ovvero i concorsi per l’immissione in ruolo, le procedure di assegnazione e trasferimento, gli avanzamenti di carriera, la cessazione del servizio e gli aspetti disciplinari relativi ai magistrati. La riforma tende alla riorganizzazione del CSM nel tentativo proprio di togliere peso alle “correnti” politiche al suo interno, considerati soprattutto gli ultimi scandali che hanno investito e corrotto la magistratura dall’interno.
La prima versione della riforma, che comprende al suo interno quella del CSM, é stata quella illustrata il 7 dicembre 2021 dalla ministra Cartabia al Presidente del Consiglio Mario Draghi. La Ministra per accelerare i tempi, non ha provveduto alla stesura del testo partendo da zero, ma ha salvato quanto di buono c’era nel testo della riforma del precedente Governo, realizzata dall’allora Ministro della Giustizia Bonafede, a cui sono state apportate le necessarie modifiche.
Di fatti la ministra ha suggerito che si tratta di una riforma “ineludibile” affinché la magistratura recuperi la fiducia necessaria dinanzi ai cittadini. In generale si è deciso di intervenire per contenere la politicizzazione del CSM, la lottizzazione delle nomine e stabilire i criteri da rispettare per i magistrati che vogliono immettersi nel circuito politico.
I punti predominanti all’interno della riforma sono due: anzitutto per evitare che, come accade attualmente, le elezioni si risolvano in una formalità (pochi erano i magistrati che si candidavano e dunque era alta la certezza di essere eletti), l’elezione di questi avverrà secondo un sistema misto, maggioritario e proporzionale. L’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture per evitare le cosiddette nomine “a pacchetto”. In tal modo si valorizza molta la formazione, necessaria per aver accesso alla funzione e si evidenza, nella scelta del candidato, il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso. Inoltre si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del CSM di tutti i dati del procedimento, prevedendo l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto. Il secondo punto invece riguarda i magistrati in politica: di fatti non potranno candidarsi nelle regioni in cui hanno esercitato la funzione nei tre anni precedenti. Anche i magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati, né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano (in più non possono assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate).
La riforma prevede di riportare inoltre il numero dei membri elettivi del CSM da 24 a 30, come erano prima di una riforma approvata nel 2002: venti saranno scelti dagli stessi magistrati (2 saranno giudici di cassazione, 13 giudici di merito, 5 pubblici ministeri e 10 dal parlamento, scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati). Il Parlamento, nella scelta dei membri laici da eleggere, deve tenere conto della parità di genere e dei titoli in possesso di avvocati e professori universitari. Inoltre per coloro che sono stati eletti dal Parlamento si applica il limite massimo retribuito onnicomprensivo di €240.000,00.
Salgono invece a 5 i componenti supplenti della Commissione disciplinare e la presidenza resta la stessa per tutta la durata della consiliatura. Se è impossibile formare il collegio si possono nominare altri supplenti. Al CSM il compito di determinare i criteri da applicare per sostituire i componenti della sezione che risultano incompatibili, che si astengono o che non possono prendervi parte per impedimento motivato.
Riguardo l’ineleggibilità, sono esclusi dal rinnovamento dell’incarico coloro che non hanno conseguito la terza valutazione di professionalità e quelli che non assicurino almeno 4 anni di servizio prima del collocamento a riposo.
Mentre il ricollocamento prevede tre ipotesi: anzitutto i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo, al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari invece vengono collocati presso i ministeri di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato. In ultimo per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allegra PERUGINI